ART. 85 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE MINIMA MENSILE

Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti viene corrisposto sulla retribuzione minima di £. 2.800.000 un incremento lordo mensile di £. 336.000 che riassorbe l'indennitą di vacanza contrattuale.

A decorrere dal 1° dicembre 1995 il predetto incremento mensile lordo č rideterminato in £. 529.000, previo conglobamento dell'elemento retributivo di cui all'art. 7 del D.L. 17 settembre 1992, n. 384 convertito con la legge 14 novembre 1992, n. 438 .

Conseguentemente a decorrere dal 1° dicembre 1995 la retribuzione minima del personale dirigente č fissata in L.3.349.000 lorde mensili.

 

art.prec. art.succ.