ART. 87 - FINANZIAMENTO DELL'ELEMENTO DIFFERENZIATO DI FUNZIONE

1. Al finanziamento dell'elemento differenziato di funzione dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato si provvede mediante l'utilizzo:

a) di una somma pari all'ammontare delle risorse destinate alla corresponsione dei gradini di retribuzione di cui all'art.67 lett. C) del C.C.L. ENEA per il triennio 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 di una somma pari allo 0,6% del monte salari calcolato con riferimento al 31.12.1993 per il solo personale con qualifica di dirigente.

2. Per il periodo 1° gennaio 1994 - 30 novembre 1995 verrą corrisposto un elemento differenziato di funzione di importo pari al gradino di retribuzione.

A decorrere dal 1° dicembre 1995 l'elemento differenziato di funzione verrą rideterminato nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo.

 

art.prec. art.succ.