ART. 32 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE MINIMA
1. Le retribuzioni minime dei livelli professionali, come stabilite dall'allegato B al CCL ENEA 31/12/88-30/12/91, previo conglobamento dell'elemento retributivo di cui all'art. 7 del D :.L. 19/9/92 n°384 convertito in Legge 14/11/92 n°438, sono incrementate a regime delle misure mensili lorde sotto specificate;
LIVELLI | |
8 | 200.000 + lire 19.000 per il gradino 8.1 |
7 | 183.000 |
6 | 166.000 |
5 | 149.000 |
4 | 139.000 |
3 | 132.000 |
2 | 126.000 |
1 | 112.000 |
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili:
LIVELLI | |
8 | 123.000 + lire 11.000 per il gradino 8.1 |
7 | 112.000 |
6 | 102.000 |
5 | 91.000 |
4 | 85.000 |
3 | 81.000 |
2 | 77.000 |
1 | 69.000 |
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale che, pertanto, cessa di essere corrisposta dal 1° gennaio 1995.
5. Nell'Allegato B al presente CCL sono riportati i valori dei minimi di retribuzione, in vigore dal 1° dicembre 1995, relativi ai livelli/gradino.
6. Nell'Allegato C al presente CCL sono riportati i nuovi valori dell'E.A.R. in vigore dalla data di stipulazione del presente contratto per il personale neo-assunto.