ART. 32 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE MINIMA

1. Le retribuzioni minime dei livelli professionali, come stabilite dall'allegato B al CCL ENEA 31/12/88-30/12/91, previo conglobamento dell'elemento retributivo di cui all'art. 7 del D :.L. 19/9/92 n°384 convertito in Legge 14/11/92 n°438, sono incrementate a regime delle misure mensili lorde sotto specificate;

LIVELLI
8 200.000 + lire 19.000 per il gradino 8.1
7 183.000
6 166.000
5 149.000
4 139.000
3 132.000
2 126.000
1 112.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.

3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili:

LIVELLI
8 123.000 + lire 11.000 per il gradino 8.1
7 112.000
6 102.000
5  91.000
4  85.000
3  81.000
2  77.000
1  69.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale che, pertanto, cessa di essere corrisposta dal 1° gennaio 1995.

5. Nell'Allegato B al presente CCL sono riportati i valori dei minimi di retribuzione, in vigore dal 1° dicembre 1995, relativi ai livelli/gradino.

6. Nell'Allegato C al presente CCL sono riportati i nuovi valori dell'E.A.R. in vigore dalla data di stipulazione del presente contratto per il personale neo-assunto.

 

art.prec. art.succ.