ART. 34 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' MASSIMA DELLE DISPONIBILITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEI SUPERMINIMI
1.: L'entità complessiva delle disponibilità per i superminimi è pari allo 0,36% del monte salari al 31.12.1993. Tale importo rientra nei costi fissati dalla direttive del Governo per il rinnovo contrattuale relativo al biennio 1994-95, come specificato nel prospetto redatto ai sensi degli articoli 51, comma 1 e 52, comma 3 del decreto legislativo n. 29/93 che accompagna il presente Contratto.
La decorrenza per l'attribuzione dei superminimi non potrà essere antecedente alla data del 1° dicembre 1995.