ART. 42 - INDENNITA' DI REPERIBILITA'

1. Al dipendente "reperibile" per eventuali prestazioni oltre il normale orario di lavoro entro un'ora dalla chiamata spetta un'indennità da erogarsi nelle misure, con le modalità e nei limiti di seguito precisati.

2. Le prestazioni che costituiscono presupposto per la effettuazione di turni di reperibilità devono attenere ad attività dirette a preservare i lavoratori dei Centri e le popolazioni a questi limitrofe dai rischi di insorgenze imprevedibili connesse al funzionamento degli impianti e che possono avere anche conseguenze di danno patrimoniale per l'Ente.

3. Per tale circostanza va assicurata la possibilità di disporre di squadre di personale reperibile per eventuali specifiche emergenze che possono aver luogo in uno qualunque degli impianti siti in ciascun Centro (e quindi non organizzate per singoli impianti o attività) tale da assicurare, nel caso in cui sia indispensabile il ricorso a corpi esterni istituzionalmente investiti delle azioni richieste da specifiche emergenze, un primo intervento atto a limitare il rischio insorto e l'eventuale assistenza specifica ai corpi predetti.

4. I dipendenti turnisti di cui all'art. 16 del presente contratto, salvo deroghe preventivamente autorizzate dal Direttore Generale, non possono essere comandati ad effettuare turni di reperibilità.

5. Con circolare del Direttore Generale, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, sentite le OO.SS. firmatarie, saranno stabiliti, per ciascuna delle attività di cui al precedente comma 2, i criteri e le modalità organizzative ai quali attenersi con riferimento alle figure professionali ed alle funzioni implicate ed in relazione agli eventuali mutamenti intervenuti nei programmi dell'Ente, nella determinazione dei turni di reperibilità.

6. L'ammontare dell'indennità da corrispondere al personale "reperibile" è il seguente:

a) per ogni turno di reperibilità effettuato in giornate di sabato, domenica, festive o considerate tali per riposo compensativo, ed in particolari periodi dell'anno preventivamente indicati dall'Ente, in accordo con le OO.SS. firmatarie (periodi estivi, natalizi, pasquali) L. 35.000;

b) per ogni turno di reperibilità effettuato in giornate lavorative (escluso il sabato o la rispettiva giornata di riposo compensativo per il personale turnista) L. 17.500.

7. Al dipendente reperibile per eventuali prestazioni da svolgere fuori del normale orario, e con inizio entro sei ore dalla chiamata, spetta una indennità nelle misure ridotte del 50% rispetto a quelle previste al precedente comma.

8. In caso di intervento a seguito di chiamata, al dipendente verrà corrisposta l'indennità "chilometrica" di cui all'art. 49, 9° comma, ed un compenso per le ore effettivamente prestate di importo pari alla retribuzione oraria maggiorata :

- del 50% per il lavoro straordinario feriale ;

- del 70% per il lavoro straordinario festivo e notturno ;

- del 90% per il lavoro straordinario festivo-notturno.

9. Di norma, nell'arco dell'anno, il dipendente non può essere comandato ad effettuare in media più di cinque turni di reperibilità al mese con riferimento a quelli previsti al comma 1 e dieci turni di quelli di cui al comma 7 .

10. I dati relativi al presente trattamento accessorio verranno, per ciascuna sede dell'Ente, portati a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali Locali.

Al fine di contenere quanto più possibile il ricorso al trattamento in questione verranno effettuate, a livello decentrato, riunioni periodiche per verificare l'entità del fenomeno e individuare, ove necessario, ipotesi operative che consentano il raggiungimento di tale obiettivo.

L'Ente - in relazione alla limitazione mensile di cui al 9° comma del presente articolo - si impegna ad attivare sollecitamente nei Centri corsi di formazione ed aggiornamento.

 

art.prec. art.succ.