ART. 44 - INDENNITA' PER USO INDUMENTI PROTETTIVI

1. Al dipendente che indossi, per norme di protezione contro le radiazioni o per altre prescrizioni di sicurezza, indumenti protettivi di lavoro compresi nella tabella seguente, viene corrisposta una indennità oraria nei limiti e nelle misure indicate per ciascuna classe:

Descrizione indumenti Importo
CLASSE A
* Autorespiratore + doppia tuta in plastica maschera facciale  L. 2.300/h
* Tuta protettiva pneumatica (Frogman) L. 2.300/h
* Tuta in gomma e plastica e maschera facciale L. 2.300/h
* Equipaggiamento subacqueo completo di respiratore L. 2.300/h
CLASSE B
* Maschera facciale + doppia tuta in tela L. 1.725/h
* Maschera facciale + tute particolari o altri indumenti L. 1.725/h
* Maschera a filtro con visiera di plastica e tuta di plastica L. 1.725/h
CLASSE C
* Maschera facciale, maschera a filtro L. 1.150/h
* Doppia tuta sigillata senza maschera L. 1.150/h
* Tuta o cappotto coibentati o di pelle cromata con casco, occhiali e guanti L. 1.150/h

 2. Qualora nell'ambito delle singole giornate lavorative gli indumenti di cui sopra vengano usati per porzioni di tempo inferiori all'ora, le porzioni stesse verranno sommate ed il risultato di tale somma verrà arrotondato all'ora superiore.

3. In relazione alle operazioni di cui al 1° comma, ai fini dell'erogazione dell'indennità, sono fissati i seguenti limiti orari mensili classi A e B 20 ore, classe C 30 ore.

Il superamento dei suddetti limiti può essere autorizzato in casi del tutto eccezionali che richiedano interventi continuativi.

4. Alla luce della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni verrà effettuato un esame congiunto con le OO.SS. firmatarie allo scopo di procedere ad una revisione della normativa di attuazione dell'intera materia avuto particolare riguardo alle tipologie degli indumenti protettivi attualmente in uso nell'ente

 

art.prec. art.succ.