ART. 53 ter - Incompatibilità di impieghi
(ex art.42 ccl enea 1988-1991)
1° comma - DISAPPLICATO
2. I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura salvo che ciò non sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
3. Il dipendente per il quale venga accertata l'incompatibilità è diffidato dal Presidente dell'Ente a cessare dalla situazione di incompatibilità.
4. Decorsi 15 giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il rapporto di impiego o di lavoro viene risolto.
5. La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.