ART. 62 - TRATTAMENTI ASSICURATIVI

1. Il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma delle disposizioni contenute nel R.D. 17 agosto 1935 n.1765 e nel D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, č assicurato presso l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro Infortuni sul Lavoro (INAIL).

2. L'Ente garantirā comunque, nei limiti dei massimali previsti dall'INAIL, e sempre che non sia riconosciuto dall'INAIL stesso, un indennizzo in relazione ad invaliditā permanente contratta da personale giā classificato professionalmente esposto ai sensi dell'art. 9 lettera g) del D.P.R. n.185/64 e, a far data dal 1° gennaio 1996, al personale esposto di categoria "A" ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 230/1995, in conseguenza di manifestazioni patologiche, qui di seguito elencate, e che in via presuntiva sono da ritenersi malattie professionali, purchč l'insorgenza si verifichi entro il periodo di tempo dalla cessazione dell'esposizione, accanto a ciascuna di esse indicato:

tumori maligni dell'osso (per rischi di contaminazione interna da radionuclidi osteotropi)  30 anni
tumori maligni della tiroide 30 anni
tumori maligni della mammella femminile 30 anni

tumori maligni dei bronchi e dei polmoni (per rischi di inalazione di radionuclidi)

30 anni
leucemie (esclusa la leucemia linfatica cronica) 30 anni
linfomi maligni non Hodgkin 30 anni
mieloma multiplo 30 anni

tumori maligni dell'esofago, dello stomaco e del colon-retto

30 anni

tumori maligni del fegato e delle vie biliari (per rischi di radiocontaminazione interna)

30 anni
tumori maligni del rene e della vescica 30 anni

tumori maligni della cute (escluso il melanoma) insorti su pregressa radiodermite acuta o su radiodermite cronica

30 anni

 

Resta fermo quanto stabilito dall'art.15 della Legge 31.12.1962 n.1860 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Tutti i dipendenti sono coperti con apposita polizza per i rischi concernenti la responsabilitā civile verso terzi per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite ai dipendenti, esclusa la copertura della responsabilitā per danni arrecati all'Ente.

4. Sarā inoltre assicurato ai dipendenti con polizza il rimborso delle spese legali e tecniche (perizie) sostenute per i procedimenti giudiziari nei quali siano incorsi, connessi all'espletamento delle mansioni ad essi affidate, sempre che il procedimento non sia stato promosso dall'Ente.

 

art.prec. art.succ.