ART. 65 - SERVIZI AZIENDALI
1. In relazione alle esigenze funzionali connesse alle modalità di svolgimento nonché alla dislocazione territoriale delle attività, l'Ente è tenuto ad assicurare i seguenti servizi aziendali fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.4 del presente contratto:
- mensa;
- trasporto sul luogo di lavoro;
- asili nido.
2. Il servizio di mensa è assicurato per tutti i Centri in cui è fissato un orario continuativo di lavoro di tipo industriale. E' confermata l'attuale incidenza del contributo a carico dei dipendenti nella misura del 10% del costo del pasto calcolato convenzionalmente come valore medio dei costi dei pasti dei contratti di appalto dei vari Centri. Tale valore è determinato con arrotondamento alle 50 lire e aggiornato annualmente.
3. Per i Centri dell'Ente viene messo a disposizione del personale un servizio pullman per il trasporto. Al fine di realizzare economie di gestione l'Ente potrà adottare, in casi particolari legati alla dimensione ed alla logistica dei Centri, modalità sostitutive del suddetto servizio, previa valutazione conclusiva con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale.
4. Nei Centri e nelle Sedi, in relazione all'orario di lavoro del personale e alla dislocazione territoriale, sono messi a disposizione servizi di asili nido.