ART. 71 - ESAME

1. Ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente C.C.L. può chiedere, ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 29/1993, in forma scritta, sulle materie di cui all'art. 70, l'attivazione della procedura di esame; della richiesta di incontro per l'esame l'Ente provvede a dare notizia alle altre OO.SS. firmatarie.

2. Le procedure di esame sono espletate a livello di Ente o locale a seconda dei soggetti che hanno adottato il provvedimento oggetto dell'esame stesso.

3. L'esame deve espletarsi, di norma, nel termine di 5 giorni dalla richiesta di incontro. Durante tale periodo le Parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

4. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle Parti nelle materie oggetto dell'esame stesso. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle materie oggetto di esame.

5. Durante il periodo in cui si svolge l'esame l'Ente non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le Organizzazioni Sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

 

art.prec. art.succ.