ART. 74 - UNITA' PRODUTTIVE
1. Le unità produttive nel cui ambito, ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970, possono essere costituite le rappresentanze sindacali vengono individuate nelle sedi di lavoro dell'Ente di seguito indicate:
Roma Sede
Saluggia
Casaccia
Trisaia
S. Teresa
Ispra
Frascati
Portici
Bologna
Faenza
Brasimone
Montecuccolino
Le parti convengono che l'elenco suddetto potrà subire variazioni in relazione a modifiche dell'articolazione territoriale degli insediamenti dell'Ente.
2. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) costituite ai sensi dei protocolli di intesa ARAN - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, ferma restando l'applicazione dell'art. 19 della legge 300/1970 per le organizzazioni sindacali firmatarie l'accordo costitutivo delle medesime rappresentanze unitarie;
b) le rappresentanze sindacali, individuate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui alla lett. a), ovvero in caso di non ancora avvenuta costituzione delle R.S.U..