ART. 75 bis - DIRIGENTI SINDACALI
(ex art.61 ccl enea 1988-1991)
1. Sono dirigenti sindacali i componenti degli organi direttivi ed esecutivi e delel raprresentanze sindacali aziendali previste dagli statuti delle singole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
2. Lo statuto delle Organizzazioni Sindacali, i nomi dei dirigenti di cui al precedente comma e le successive variazioni devono essere tempestivamente comunicati alla Direzione dell'Ente ai fini della titolarità dei diritti sindacali attribuiti dalla legge e dal presente contratto.
3. I dirigenti sindacali di cui al primo comma:
a) non sono soggetti alla subordinazione gerarchica quando sono esonerati, per l'esercizio delle loro funzioni, dal lavoro d'ufficio;
b) non possono essere trasferiti fino ad un anno dopo la cessazione del mandato dall'unità produttiva di appartenenza senza nulal osta della propria organizzazione sindacle;
c) durante il priodo di mandato sindacale conservano tutti i diritti e le aspettative a contenuto giuridico ed economico connessi al livello di inquadramento ed alla posizione lavorativa.