Art. 20 - Doveri del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di collaborare all' attivitą dell'Ente con impegno e responsabilitą, rispettando i principi di buon andamento e imparzialitą dell'attivitą amministrativa ed anteponendo il rispetto della legge e l'interesse dell'Ente agli interessi privati propri ed altrui.

2. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualitą del servizio, il dipendente deve in particolare:

  1. collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dagli Enti per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

  2. rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

  3. non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

  4. nei rapporti con l' utente , fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attivitą amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Ente nonchč attuare le disposizioni dell'Ente in ordine alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione;

  5. rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalitą previste per la rilevazione delle presenze;

  6. durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali, con gli utenti ed i terzi una condotta informata a principi di correttezza, ed astenersi da comportamenti lesivi della dignitą della persona;

  7. non svolgere, durante l'orario di lavoro, attivitą estranee al servizio, rispettare i principi di incompatibilitą previsti dalla legge e dai regolamenti, e nei periodi di assenza per malattia o infortunio non svolgere attivitą che possano ritardare il recupero psico - fisico;

  8. attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente č tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ;

  9. vigilare sul corretto espletamento dell'attivitą del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilitą attribuite;

  10. avere cura dei beni strumentali a lui affidati;

  11. non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalitą diverse da quelle istituzionali;

  12. non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilitą in connessione con la prestazione lavorativa;

  13. osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali delle amministrazioni da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Ente stesso in locali non aperti al pubblico;

  14. comunicare alle amministrazioni la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonchč ogni successivo mutamento delle stesse;

  15. astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti degli Enti che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri;