Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica al personale con qualifica di dirigente con esclusione di quello appartenente al I livello professionale, e ai ricercatori e tecnologi - compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo determinato - appartenenti ai primi tre livelli professionali, dipendenti dalle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all’art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compreso il personale che presta la propria attività nelle predette Istituzioni ed Enti con le modalità previste dall’art.13 comma 3, del D.P.C.M. 593/93.

2. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 29 del 1993.

3. Al personale di cui al comma 1 soggetto a processi di mobilità in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell’inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto di destinazione.

4. Il presente contratto si applica, altresì, al personale di cui al comma 1 dipendente dagli Enti di Ricerca e Sperimentazione istituiti, anche a seguito di soppressioni, fusioni, scorpori, trasformazioni e riordini, dopo l’adozione del DPCM 593/93.

5. Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come "Enti".

6. In ragione delle distinte attribuzioni e responsabilità dei dirigenti amministrativi da una parte e delle specifiche tipologie professionali dei ricercatori e tecnologi dall’altra, il presente CCNL, oltre alla disciplina comune, comprende, per le materie che richiedono una disciplina distinta, due sezioni, dedicate rispettivamente ai dirigenti amministrativi, e ai ricercatori e tecnologi.

7. Il riferimento al personale di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto relativo alla disciplina comune come "personale". Il riferimento ai ricercatori e tecnologi appartenenti ai primi tre livelli professionali di cui al comma 1 è riportato nel testo della sezione seconda del presente contratto come "ricercatori/e e/o tecnologi/o".

8. Ai ricercatori e tecnologi con rapporto di lavoro a tempo determinato si applica il trattamento economico normativo previsto dal presente contratto per i ricercatori e tecnologi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.