Art. 3 - Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali secondo il presente contratto, le disposizioni di legge e le normative dell’Unione Europea.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

A) per i dirigenti:

a) la data di inizio del rapporto di lavoro;

b) la qualifica e il trattamento economico iniziale;

c) la durata del periodo di prova;

d) la sede di prima destinazione;

B) per i ricercatori e tecnologi

  1. la data di inizio del rapporto di lavoro;
  2. il profilo e livello professionale e il trattamento economico iniziale;
  3. la durata del periodo di prova;
  4. la sede di prima destinazione;
  5. la tipologia del rapporto di lavoro;
  6. il termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.

3. Il rapporto di lavoro è regolato dai Contratti Collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del rapporto di lavoro e i termini di preavviso. Tale aspetto è specificato nel contratto individuale. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

4. L’Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita l’interessato a presentare, entro 30 giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di concorso.

Entro il medesimo termine l’interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del D. Lgs. 29 del 1993, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per il nuovo Ente.

5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, l’Ente comunica di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto.

6. Nelle ipotesi nelle quali è prevista la riammissione in servizio ai sensi dell’art. 13 del DPR 411/76, il rapporto di lavoro si instaura nuovamente a seguito della stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro, con salvaguardia, rispettivamente per i dirigenti e per i ricercatori e tecnologi, della qualifica ovvero del profilo e livello acquisiti, nonché della corrispondente retribuzione.

7. I contratti individuali sostituiscono, per le assunzioni effettuate dopo la stipulazione del CCNL, i provvedimenti di nomina contemplati dalle previgenti disposizioni nell’ambito della disciplina pubblicistica del rapporto.