Art. 7 - Ferie, festività del Santo Patrono e recupero festività soppresse

1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dirigente spetta la normale retribuzione, ivi compresi gli elementi retributivi correlati alla posizione ed al risultato.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937, per i dirigenti in servizio al momento della stipulazione del CCNL; per i dirigenti assunti dopo la stipulazione del CCNL e per i primi tre anni di servizio la durata delle ferie è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle predette due giornate.

3. Nel caso in cui presso l’Ente o la struttura cui il dirigente è preposto l’orario settimanale di servizio si articoli su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi del comma 2 sono ridotti, rispettivamente a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

5. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

6. Il dirigente che ha usufruito delle assenze di cui all’art. 8 conserva il diritto alle ferie.

7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare.

8. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare ed organizzare le proprie ferie, in accordo con il vertice della struttura, in modo da garantire, durante la propria assenza, la continuità della attività dell’ufficio con riguardo alle esigenze di servizio.

9. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio. In tal caso il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.

10. In caso di impossibilità di godere delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro 31 agosto dell'anno successivo.

11. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del dirigente informare tempestivamente l’Ente, producendo la relativa documentazione sanitaria.

12. Le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettante, anche se si protraggono per l'intero anno solare. In tal caso il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 10.

13. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.

14. Al dirigente che presenti i requisiti previsti dall’articolo 5, comma 1, della legge 724/94, spettano ulteriori quindici giorni di ferie, non frazionabili, per recupero biologico, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 230/95.