Art. 8 - Assenze retribuite

1. Il dirigente può assentarsi dal servizio nei seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi: giorni otto all’anno;

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di affini di primo grado: giorni tre consecutivi per evento;

- particolari motivi personali o familiari: tre giorni all’anno;

2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono essere fruite cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.

4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l’intera retribuzione, compresi gli elementi retributivi correlati alla posizione ed al risultato

5. Le assenze di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

6. Il dirigente ha, altresì, il diritto di assentarsi, con diritto alla retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni normative.

7. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, gli Enti favoriscono la partecipazione del dirigente alle attività delle Associazioni di volontariato.