Art. 9 - Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità
1. Si applicano al dirigente le disposizioni della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, con le integrazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto da tali disposizioni per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati assenze per le quali spetta il relativo trattamento. Fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge 1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, trenta giorni annuali di assenza retribuita.
2. Le assenze di cui al comma 1 possono essere fruite, nell’anno solare, cumulativamente con quelle previste dall’art. 8, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.