Art. 12 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza per invalidità temporanea causata da infortunio sul lavoro, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica, e all’intera retribuzione.

2. Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta l’intera retribuzione per tutti i periodi di conservazione del posto.

3. Restano ferme le disposizioni di cui al DPR 411/76 e DPR 509/76 per quanto concerne il procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell’equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.