Art. 13 - Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali vengono attribuiti, come previsto dal D.Lgs. 29/93, in relazione alle posizioni organizzative, autonomamente individuate dagli Enti, sulla base di criteri formulati in via preventiva e generale, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 19 del D. Lgs. 29/93; tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali dei dirigenti, seguita, su richiesta, da incontro.
2. Nella fase di prima attribuzione degli incarichi in applicazione del presente contratto, l’Ente tiene conto delle posizioni organizzative precedentemente ricoperte da ciascun dirigente e della professionalità correlativamente acquisita, valutata in relazione alla natura e al grado di complessità degli incarichi da conferire.
3. La durata dell’incarico non può essere inferiore al periodo previsto per la periodica valutazione dei risultati, salvo peculiari esigenze connesse al tipo di incarico.
4. la revoca anticipata rispetto alla scadenza dell’incarico può aver luogo solo per ragioni organizzative o in seguito all’accertamento di risultati negativi di gestione o alle inosservanze delle direttive impartite, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 29/93.
5. L’attribuzione e la revoca degli incarichi sono disposte con atto scritto e motivato, in attuazione dei criteri e modalità stabiliti dall’Ente, come previsto al comma 1.