Art. 14 - Valutazione dei dirigenti
1. Ciascun Ente definisce nel proprio ambito sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati dell’attività dei singoli uffici dirigenziali. Il processo di valutazione è gestito dall’ Ente anche tenendo conto dell’esito delle verifiche effettuate dai nuclei di valutazione o servizi di controllo interno di cui all’art. 20 del D.Lgs. 29/93.
2. Ciascun Ente determina in via preventiva e generale i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali dei dirigenti, seguita , su richiesta, da incontro.
3. Nel valutare l’operato dei dirigenti si terrà conto, delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi, in relazione agli obiettivi ed essi assegnati.
4. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione, l’Ente acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dirigente interessato il quale può farsi rappresentare e/o assistere da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato ovvero da persona di sua fiducia.
5. L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi.
6. L’inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione, accertati come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 29/93, possono comportare, a seconda della gravità dello scostamento:
a) l’affidamento di un incarico dirigenziale di contenuto e valore economico inferiore;
b) la perdita della retribuzione di posizione ed il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno.
7. in caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata, si applica l’art.18, comma 2.
8. Per effetto del collocamento in disponibilità di cui al comma 6, lettera b), il posto corrispondente, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del D. Lgs. 29/93, non potrà essere ricoperto con l’assunzione di altro dirigente.