Art. 15 - Formazione e aggiornamento
1. Le parti ravvisano nella formazione e aggiornamento strumenti permanenti finalizzati al costante adeguamento delle competenze manageriali della dirigenza.
2. Ciascun Ente, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, definisce le politiche di aggiornamento e formazione.
Le iniziative formative sono realizzate in coerenza con criteri generali, oggetto di contrattazione decentrata.
3. Le linee di indirizzo generale per l’attività di formazione ed aggiornamento sono oggetto di contrattazione decentrata come previsto all’art. 67, comma 1, lettera b).
4. Le parti convengono circa l’esigenza che nei bilanci degli Enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo riferito ai dirigenti, pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascun Ente, ad almeno un punto percentuale del monte retributivo stesso.
5. Le iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente o in comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Possono essere chiamati allo svolgimento dei corsi di formazione esperti italiani e stranieri. Nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento può essere prevista la partecipazione di dirigenti a stages presso istituzioni e industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarie.
6. Gli Enti concordano con i dirigenti interessati la partecipazione alle iniziative di aggiornamento e formazione professionale tenuto conto delle esigenze organizzative delle diverse strutture.
7. I dirigenti che partecipano ai corsi di formazione concordati sono considerati in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli Enti. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento economico di missione.
8. La formazione e l’aggiornamento dei dirigenti può avvenire sulla base di documentate iniziative, selezionate dagli stessi dirigenti interessati. L’eventuale concorso alle spese da parte dell’Ente è, in tale caso, subordinato all’effettiva connessione delle iniziative con l’attività di servizio.
9. L’attività di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento da parte dei dirigenti degli Enti è remunerata in via forfettaria, a gravare sulle risorse di cui al comma 3, con un compenso orario di L. 100.000 lorde. La misura di detto compenso orario può essere incrementata dagli Enti, in relazione a specifiche complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire 200.000.