Art. 17 - Obblighi delle parti

1. In caso di recesso del dirigente questi deve darne comunicazione per iscritto all'Ente, rispettando i termini di preavviso.

2. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili nell’Ente in materia di previdenza e quiescenza, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva, ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista.