Art. 18 - Recesso dell’Ente
1. Il recesso dell’Ente va comunicato per iscritto all’interessato, indicandone contestualmente i motivi, e rispettando i termini di preavviso.
2. Il recesso per giusta causa dell’Ente, ai sensi dell’art. 2119 del C.C., può avvenire per fatti o comportamenti del dirigente, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. Prima di comminare il recesso, l’Ente contesta per iscritto l’addebito all’interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il dirigente può farsi rappresentare e/o assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Se l’Amministrazione lo ritenga necessario, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con conservazione del trattamento economico complessivo in godimento e dell’anzianità di servizio.
4. La responsabilità particolarmente grave e reiterata prevista dall’art. 20, comma 9, del D. Lgs. 29/93, accertata secondo le procedure di cui all’art. 14, costituisce giusta causa di recesso. In tale caso non si applicano i commi 3 e 6 del presente articolo e i commi 1 e 2 dell’art. 19. Il recesso diviene inoperante in caso di annullamento della procedura di accertamento della responsabilità del dirigente disciplinata dall’art. 14.
5. Il dirigente non è soggetto alle comuni sanzioni disciplinari conservative.6. Non può costituire causa di recesso l’esigenza organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero; in tali situazioni si applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità.
7. Ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorrere al giudice avverso gli atti applicativi dei commi 1 e 2, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione previste dall’art.19, ai sensi dell’art. 59, comma 7, del D. Lgs. 29/93.