Art. 20 - Nullità del licenziamento

1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro dei dirigenti d’impresa, e in particolare:

  1. se dovuto a ragioni politiche, religiose o sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;
  2. se intimato , senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’art. 2110 c.c., salvo quanto previsto dagli artt. 10, comma 3, e 11, comma 2.

2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui al comma 1, lettera a), si applica l’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.