Art. 20 - Nullità del licenziamento
1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro dei dirigenti d’impresa, e in particolare:
2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui al comma 1, lettera a), si applica l’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.