Art. 24 - Stipendio tabellare
1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1995 al personale dirigente inquadrato nella ex prima qualifica (livello III) viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 240.000; con decorrenza dal 1 gennaio 1995 al personale dirigente inquadrato nella ex seconda qualifica (livello II) viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 279.000.
2. Con decorrenza 1 dicembre 1995 al personale dirigente inquadrato nella ex prima qualifica e nella ex seconda qualifica viene corrisposto un ulteriore incremento mensile lordo di L. 240.000.
3. Gli aumenti di cui ai commi 1 e 2 assorbono l’indennità di vacanza contrattuale e sono privi di effetti ai fini degli aumenti periodici per anzianità previsti dalla normativa vigente.