Art. 25 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dall’art. 24 sono utili ai fini della 13ª mensilità, dei trattamenti di previdenza, di quiescenza e fine rapporto, dell’equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e della misura dei contributi di riscatto.
2. I benefici economici – ivi compresa l’indennità di vacanza contrattuale – risultanti dall’applicazione dell’articolo 24 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio e delle competenze spettanti in caso di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La retribuzione accessoria di cui agli articoli 26 e seguenti è utile ai fini dei trattamenti di previdenza, di quiescenza e fine rapporto secondo le norme vigenti.