Art. 26 - Retribuzione accessoria
1. Le componenti accessorie della retribuzione del dirigente si articolano, nella "retribuzione di posizione", finalizzata ad attribuire a ciascun dirigente un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità, e nella "retribuzione di risultato", diretta ad apprezzare l’impegno realizzativo e la qualità della prestazione di ciascun dirigente.
2. La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato sono attribuite a valere sulla disponibilità di un fondo annualmente precostituito presso ciascun Ente. La somma delle erogazioni non può eccedere detta disponibilità.
3. Le norme che regolano i previgenti istituti relativi alle quote accessorie della retribuzione continuano a produrre i loro effetti sino alla data di decorrenza della operatività dei nuovi istituti economici previsti dal comma 1, la cui disciplina sarà stabilita nell’ambito del contratto relativo al biennio economico 1996-97.
4. La contrattazione relativa al biennio economico 1996-97 definirà le modalità per assicurare il pieno utilizzo delle risorse contrattualmente assegnate alla retribuzione accessoria nelle sue varie articolazioni.