Art. 27 - Costituzione del fondo per la retribuzione
accessoria
- Con decorrenza da stabilirsi in sede di CCNL per il biennio 1996 - 97 è
istituito in ciascun Ente di cui all’art. 1 comma 1, per il personale
della qualifica unica dirigenziale, un fondo per la retribuzione accessoria.
- Le modalità per il relativo finanziamento saranno stabilite nel CCNL
relativo al biennio 1996- 97.