Art. 27 - Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria

  1. Con decorrenza da stabilirsi in sede di CCNL per il biennio 1996 - 97 è istituito in ciascun Ente di cui all’art. 1 comma 1, per il personale della qualifica unica dirigenziale, un fondo per la retribuzione accessoria.
  2. Le modalità per il relativo finanziamento saranno stabilite nel CCNL relativo al biennio 1996- 97.