Art. 28 - Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 72, comma 3, del D. Lgs. 29/93, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente contratto, sono soppressi i meccanismi di automatico incremento della retribuzione per classi e scatti legati all’anzianità individuale. Il valore complessivo in godimento della quota di retribuzione derivante dai pregressi aumenti biennali per classi e scatti, comprensiva dei ratei di aumento biennale maturati alla data predetta, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. La retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 resta attribuita al singolo dirigente sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza, di quiescenza e fine rapporto, nonché della 13ª mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l’attribuzione della classe o dello scatto.

3. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione accessoria di cui all’art 27, secondo le modalità indicate dai successivi commi 4 e 5.

4. Per l’anno in cui avviene la cessazione del rapporto viene attribuito al fondo di cui all’art. 27, per l’utilizzo nell’esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell’importo mensile in godimento dal dipendente cessato per il numero di mensilità residue, computandosi a tal fine, oltre alla frazione di tredicesima mensilità, le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni.

5. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo per la retribuzione accessoria di cui all’art. 27 in via permanente l’intero importo della retribuzione individuale di anzianità del dirigente cessato, valutato su base annua.

6. In sede di prima applicazione, le somme derivanti dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità, come regolamentate dal presente articolo, saranno accantonate sino alla decorrenza della operatività degli istituti concernenti la nuova retribuzione accessoria del dirigente di cui all’art. 26.