Art. 30 - Retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione del dirigente, in correlazione con le caratteristiche organizzative e con le scelte strategiche proprie di ciascun Ente, è definita entro i valori annui fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il biennio economico 1996/1997, per ciascuna delle seguenti tipologie:
a) posizioni dirigenziali connotate da responsabilità riferite a direzione di strutture e uffici di elevata complessità e/o implicanti il coordinamento di distinte e complesse tipologie di attività.
b) posizioni dirigenziali riferite sia alla conduzione di unità organizzative o alla responsabilità di specifici progetti, sia a prestazioni di supporto specialistico nell’ambito di strutture, graduate in relazione all’ampiezza dell’autonomia gestionale attribuita, ed all’entità delle risorse umane, economiche e strumentali assegnate.
2. L’inserimento delle posizioni all’interno delle fasce di cui al comma 1 viene operata dagli Enti sulla base dei seguenti indicatori:
a) grado di rilevanza delle competenze e responsabilità che connotano la posizione nell’ambito del sistema organizzativo;
b) entità delle risorse umane e tecnico-strumentali assegnate;
c) livello di disagio connesso alla posizione.
3. Il contratto relativo al biennio economico 1996-1997 definirà il valore minimo della retribuzione di posizione.