Art. 34 - Periodo di prova

1. Il ricercatore o tecnologo, è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei mesi. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

2. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il ricercatore o tecnologo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In tale periodo al ricercatore o tecnologo compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale della presente sezione non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 43.

3. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti, ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs. n. 29 del 1993.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del ricercatore o tecnologo non in prova.

5. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 2 e 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Ente deve essere motivato.

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il ricercatore o tecnologo si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

7. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al ricercatore o tecnologo la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

8. Il ricercatore o tecnologo proveniente dallo stesso Ente, durante il periodo di prova che in tal caso è dimezzato, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito al livello e profilo di provenienza.

9. Al ricercatore o tecnologo già in servizio presso Enti del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione italiana o degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o presso le Istituzioni dell’Unione Europea, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova.

10. Durante il periodo di prova, l'Ente adotta iniziative per la formazione del ricercatore e tecnologo del terzo livello professionale neo assunto.