Art. 37 - Diritti

1. Gli Enti riconoscono, nel quadro della propria programmazione scientifica e tecnologica, dei compiti istituzionali e degli assetti organizzativi, l’autonomia di ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell’attività di ricerca, singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito.

2. Il ricercatore o tecnologo ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo corrispondente al livello e profilo professionale rivestito. Egli può usare tale titolo anche nella vita privata.

3. Il ricercatore o tecnologo ha diritto, singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito, alla titolarità della ricerca affidatagli.

4. Gli Enti promuovono e supportano le iniziative di ricercatori e tecnologi finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca da parte di Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, quando esse sono coerenti con la propria programmazione della ricerca; e assicurano che la gestione dei progetti medesimi avvenga da parte di coloro che li hanno predisposti, e che vengano messe regolarmente a disposizione le risorse previste dai progetti approvati e finanziati.

5. Gli Enti favoriscono, nell’ambito della propria attività istituzionale, la collaborazione di ricercatori e tecnologi a progetti di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, qualora essi siano coerenti con la propria programmazione della ricerca.

6. Il ricercatore o tecnologo ha diritto ad essere riconosciuto autore delle ricerche svolte. Alla pubblicazione dei relativi risultati, solitamente, provvedono gli Enti di appartenenza. Qualora l’Ente comunichi di non essere interessato alla pubblicazione, o in ogni caso decorsi due mesi dalla consegna dei risultati della ricerca senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’Ente circa il proprio interesse alla pubblicazione stessa, l’autore può pubblicare il lavoro come ricerca propria, fatto salvo l’eventuale vincolo di segretezza.

7. Il ricercatore o tecnologo ha diritto al riconoscimento della paternità delle invenzioni conseguenti la propria attività di ricerca, scientifica e tecnologica. Le parti si impegnano ad aggiornare la disciplina della materia, in particolare per quanto attiene agli aspetti economici connessi alla tutela ed allo sfruttamento dei diritti di invenzione e all’esigenza di prevedere, nel rispetto delle strategie dell’Ente, forme di riconoscimento economico a favore dell’inventore correlate ai proventi dell’invenzione. La trattativa dovrà avere inizio entro il 30/9/97. .

8. Le parti si impegnano a verificare la possibilità di integrare il presente articolo prevedendo forme di tutela della libertà di coscienza ove ostino allo svolgimento dell’attività motivate ragioni etiche. La trattativa dovrà avere inizio entro il 30/9/97.