Art. 38 - Ferie, festività del Santo Patrono e recupero festività soppresse

1. Il ricercatore e tecnologo ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al ricercatore e tecnologo spetta l’intera retribuzione.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937, per i ricercatori e tecnologi in servizio al momento della stipulazione del CCNL; per i ricercatori e tecnologi assunti dopo la stipulazione del CCNL e per i primi tre anni di servizio la durata delle ferie è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle predette due giornate.

3. Nel caso in cui presso l’Ente o la struttura cui il ricercatore e tecnologo presta servizio l'orario settimanale di servizio si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi del comma 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

4. Al ricercatore e tecnologo sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il ricercatore e tecnologo presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

5. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

6. Il ricercatore e tecnologo che ha usufruito delle assenze di cui all’art. 39 conserva il diritto alle ferie.

7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare.

8. Costituisce specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo programmare ed organizzare le proprie ferie, tenendo conto delle esigenze della struttura e del servizio, in modo da garantire, comunque, l’assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilità.

9. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio. In tal caso il ricercatore e tecnologo ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il ricercatore e tecnologo ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.

10. In caso di impossibilità di godere delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 31 agosto dell'anno successivo.

11. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del ricercatore e tecnologo informare tempestivamente l’Ente, producendo la relativa documentazione sanitaria.

12. Le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggono per l'intero anno solare. In tal caso il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 10.

13. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.

14. Al ricercatore e tecnologo che presenti i requisiti previsti dall’articolo 5, comma 1, della legge 724/94, spettano ulteriori quindici giorni di ferie, non frazionabili, per recupero biologico, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 230/95.

15. Nell’ ipotesi di temporanea chiusura per ferie della struttura di ricerca nella quale il ricercatore o tecnologo opera qualora la sua attività possa proseguire presso altra struttura dell’Ente lo stesso comunica all’Ente il proseguimento e la sede dell’attività.