Art. 39 - Assenze retribuite
1. Il ricercatore e tecnologo può assentarsi dal servizio nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di affini di primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
- particolari motivi personali o familiari: tre giorni all’anno.
2. Il ricercatore e tecnologo ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono essere fruite cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza del ricercatore e tecnologo spetta l’intera retribuzione fondamentale ed accessoria.
5. Le assenze di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il ricercatore e tecnologo ha, altresì, il diritto di assentarsi, con diritto alla retribuzione di cui al comma 4, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni normative.
7. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, gli Enti favoriscono la partecipazione del ricercatore e tecnologo alle attività delle Associazioni di volontariato.