Art. 41 - Aspettativa per motivi di famiglia e di studio
1. L’aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere disciplinata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle leggi speciali che a tali norme si richiamano.
2. Il ricercatore o tecnologo può essere collocato in aspettativa, ai sensi del comma 1, anche per motivi di studio.
3. I periodi di aspettativa di cui ai commi 1 e 2 non si cumulano con le assenze per malattia o infortunio previste dagli artt. 42 e 43.