Art. 42 - Assenze per malattia

1. Il ricercatore e tecnologo non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al ricercatore e tecnologo che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. In tali ipotesi, qualora il ricercatore e tecnologo lo richieda, l’Ente ha facoltà di procedere, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, all’accertamento delle sue condizioni di salute, al fine di accertare la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 2, il ricercatore e tecnologo sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al ricercatore e tecnologo l'indennità sostitutiva del preavviso.

4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.

6. Il trattamento economico spettante al ricercatore e tecnologo assente per malattia è costituito:

a) per i primi 9 mesi di assenza, dall’intera retribuzione fondamentale ed accessoria;

b) per i successivi 3 mesi di assenza, dal 90 % della retribuzione di cui alla lettera a);

c) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto dal comma 1, al 50 % del a retribuzione di cui alla lettera a).

7. Il ricercatore e tecnologo si attiene scrupolosamente, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare per quanto attiene alla tempestiva comunicazione dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente richiesta.

8. L’Ente può disporre il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il ricercatore e tecnologo è tenuto a darne comunicazione all’Ente, al fine della rivalsa da parte di quest’ultimo nei confronti del terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di malattia, compresi gli oneri riflessi inerenti.

10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, dalla quale si computa il termine di tre anni previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.