Art. 43 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza per invalidità temporanea causata da infortunio sul lavoro, il ricercatore e tecnologo ha diritto alla conservazione del posto e all’intera retribuzione di cui all’ art. 42, comma 6, lettera a), fino a completa guarigione clinica.
2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al ricercatore e tecnologo spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 42, comma 6, lettera a), per tutti i periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1.
3. Restano ferme le disposizioni di cui al DPR 411/76 e DPR 509/79 per quanto concerne il procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.