Art. 45 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione disciplinati dagli artt. 42 e 43 del presente contratto ha luogo:

a) per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili nell'Ente in materia di previdenza e quiescenza;

b) per recesso del ricercatore o tecnologo;

c) per recesso dell’Ente;

d) per decesso del ricercatore o tecnologo.