Art. 45 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione disciplinati dagli artt. 42 e 43 del presente contratto ha luogo:
a) per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili nell'Ente in materia di previdenza e quiescenza;
b) per recesso del ricercatore o tecnologo;
c) per recesso dell’Ente;
d) per decesso del ricercatore o tecnologo.