Art. 47 - Recesso dell’Ente

1. Il recesso dell’Ente va comunicato per iscritto all’interessato, indicandone contestualmente i motivi, e, rispettando i termini di preavviso.

2. Il recesso per giusta causa dell’Ente, ai sensi dell’art. 2119 del C.C., può avvenire per fatti o comportamenti del ricercatore e tecnologo, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

3. Prima di comminare il recesso, l’Ente contesta per iscritto l’addebito all’interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il ricercatore o tecnologo può farsi rappresentare e/o assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Se l’Amministrazione lo ritenga necessario, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del ricercatore o tecnologo, per un periodo non superiore a trenta giorni, con conservazione del trattamento economico complessivo in godimento e dell’anzianità di servizio.

4. Il ricercatore e tecnologo non è soggetto alle comuni sanzioni disciplinari conservative.

5. Le parti riconoscono che il recesso non può essere disposto per motivi che violino l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca, definita all’art. 37, che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi dell’art. 2, lettera c), n. 6, della legge 421/92 e dell’art. 7, comma 2, del D. Lgs. 29/93.

6. Non può costituire causa di recesso l’esigenza organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero; in tali situazioni si applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità.

7. Le parti concordano di costituire una commissione composta da rappresentanti dell’ARAN e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto allo scopo di individuare idonee integrazioni della normativa sulla risoluzione del rapporto di lavoro atte a prevenire possibili conflitti tra le esigenze degli Enti e l’autonomia professionale di cui al comma 5.

8. Ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorrere al giudice avverso gli atti applicativi dei commi 1 e 2, il ricercatore o tecnologo può attivare le procedure di conciliazione previste dall’art. 48, ai sensi dell’art. 59, comma 7, del D. Lgs. 29/93.