Art. 48 - Collegio di conciliazione

1. Il ricercatore o tecnologo, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso dell’Ente, può ricorrere al collegio di conciliazione di cui al comma 3.

2. Il ricorso di cui al comma precedente deve essere inoltrato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento. Il ricorso non ha effetto sospensivo del recesso.

3. Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri. Un membro è designato dal ricercatore o tecnologo ricorrente che lo indica nel ricorso di cui al comma 1; un membro è designato dall’Ente e comunicato per iscritto al ricorrente entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso; i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di presidente.

4. In caso di mancato accordo sulla nomina del presidente o comunque di mancato rispetto dei termini per la designazione dei componenti, questi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l’Ente.

5. Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro rappresentanti, esperisce un tentativo preliminare di conciliazione, per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.

6. Ove si pervenga alla conciliazione a seguito del tentativo di cui al comma precedente e in tale sede l’Ente si obblighi a riassumere il ricercatore o tecnologo, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione, alla quale l’Ente è tenuto a conformarsi.

7. La procedura per la conciliazione e per l’emissione della decisione deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.

8. Qualora, con motivato giudizio, accolga il ricorso, il Collegio dispone a carico dell’Ente un’indennità supplementare. Questa, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, viene determinata in una misura ricompresa tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell’importo equivalente a due mensilità, ed un massimo, pari al corrispettivo di 22 mensilità.

9. L’indennità supplementare di cui al comma 8 è automaticamente aumentata, ove l’età del ricercatore o tecnologo, sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

10. Le mensilità di cui ai commi 8 e 9 sono comprensive dell’intera retribuzione, fondamentale ed accessoria.

11. In caso di accoglimento del ricorso, l’Ente non può assumere altro ricercatore o tecnologo, nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità al medesimo riconosciute ai sensi dei commi 8 e 9.

12. Le spese relative alla partecipazione del Presidente del Collegio alle attività del Collegio stesso sono a carico della parte soccombente.

13. In fase di prima applicazione del presente contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, il Collegio, ove accolga il ricorso, dispone la reintegrazione del ricercatore o tecnologo nel posto di lavoro - restando esclusa la tutela risarcitoria di cui ai commi 8 e 9 - nel caso in cui accerti che il licenziamento è dovuto alle cause di nullità di cui all’art. 49 ovvero ingiustificato.

14. La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella prevista dall’art. 69 del D. Lgs. 29/93 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.