Art. 49 - Nullità del licenziamento

1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, in particolare:

  1. se dovuto a ragioni politiche, religiose o sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, razza o di lingua;

  2. se intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’art. 2110 del c.c., salvo quanto previsto dagli articoli 42, comma 3, e 43, comma 3.

2. il tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui al comma 1, lettera a) si applica l’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.