Art. 50 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. Il ricercatore e tecnologo colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio. Analogamente si procede nei casi previsti dall’art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/1990, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge n. 16/1992.
2. Il ricercatore e tecnologo rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque costituenti gravi mancanze e non soggetto a misura restrittiva della libertà personale in atto può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva.
3. La sospensione conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il ricercatore e tecnologo è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’Ente di recedere dal rapporto, con le modalità di cui all’art. 47.
4. Al ricercatore e tecnologo sospeso dal servizio sono corrisposti un assegno alimentare pari al 50% della retribuzione e l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione "perchè il fatto non sussiste" o "perchè l’imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto sarebbe spettato al dirigente, ricercatore o tecnologo a titolo di retribuzione per il periodo di sospensione ove egli fosse rimasto in servizio.