Art. 51 - Termini di preavviso
1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello del recesso per giusta causa i termini per la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva sono di 8 mesi per i ricercatori e tecnologi con anzianità di servizio fino a 2 anni, e di ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno - o frazione di anno pari o superiore a sei mesi - di anzianità, fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso.
2. In caso di dimissioni del ricercatore e tecnologo i termini sono ridotti ad un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, con il consenso dell’altra parte, sia all’inizio che durante il periodo di preavviso.
6. Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute.
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità lavorativa a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del ricercatore o tecnologo, l’Ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 c.c., nonchè il corrispettivo dei giorni di ferie maturati e non goduti.
9. Per il ricercatore e tecnologo che richieda, in base all’art. 6 comma 7 del D.Lgs.29/93, il trasferimento ad altro Ente del comparto che abbia dato il proprio assenso, il nulla-osta dell’Ente di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi, salvo autorizzazione dello stesso Ente di appartenenza al trasferimento entro termini più brevi.
10. Il ricercatore e tecnologo il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da parte del Collegio di conciliazione ai sensi dell’art. 48, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell’indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, può avvalersi della facoltà prevista dal comma 4, senza obbligo di attendere il compimento del periodo di preavviso. Nel caso di trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.