Art. 53 - Disposizioni particolari per il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria

del Ministero per le politiche Agricole

1. Entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto sono indetti i giudizi di idoneità di cui all’art. 40, comma 7, del DPR 171/91, cui è ammesso altresì il personale che alla data del 31 maggio 1997 abbia maturato otto anni complessivi di effettivo servizio nella qualifica di sperimentatore e nel profilo di ricercatore, per il quale l’inquadramento decorre dalla medesima data. Gli inquadramenti conseguenti sono effettuati nei limiti delle risorse corrispondenti al finanziamento della pianta organica, congelando prioritariamente posti di organico di dirigente di ricerca e, successivamente, posti di ricercatore, nel numero occorrente a coprire la differenza retributiva conseguente agli inquadramenti in eventuale soprannumero rispetto ai posti di organico di primo ricercatore.

2. A seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 1243/96, in considerazione dell’annullamento di parte della Tabella 3 del DPR 171/91, la stessa Tabella 3 è ricostituita in linea con le indicazioni della suddetta sentenza, come segue: "il personale appartenente ai profili di chimico, chimico direttore, biologo, biologo direttore e funzionario agrario è inquadrato nel terzo livello professionale del profilo di tecnologo".