Art. 55 - Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi lordi dei ricercatori e tecnologi degli EPR (I, II e III livello), sono incrementati alle scadenze del 1° gennaio 1995 e 1° dicembre 1995, delle misure mensili lorde individuate, per ciascun livello e classi di anzianità, dall’allegata tabella A.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 non hanno alcun effetto sulle classi e gli aumenti biennali maturati o pagati nel periodo precedente all’entrata in vigore del presente contratto e assorbono l’indennità di vacanza contrattuale.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 sono corrisposti con riferimento alle classi ricoperte alle varie decorrenze ; nel caso in cui la variazione di classe o di livello determina la variazione degli incrementi contrattuali, questi ultimi vengono corrisposti calcolando i rispettivi ratei di incremento.