Art. 57 - Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti, dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui trattamenti di quiescenza e previdenza, sull'indennità corrisposta a titolo di assegno alimentare, sull’equo indennizzo, sull’indennità o trattamento di fine servizio, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici, ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale, risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo 1994-95 e sono computati ai fini previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti. Agli effetti dell'indennità o trattamento di fine servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La retribuzione accessoria è utile ai fini dei trattamenti di previdenza, di quiescenza e fine rapporto secondo le norme vigenti.