Art. 60 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali tra gli Enti e le rappresentanze sindacali del personale è diretto a favorire anche il concorso consapevole alla realizzazione degli obiettivi degli Enti affinchè venga migliorata e mantenuta elevata la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività istituzionale:

2. Il sistema delle relazioni sindacali definito nel presente titolo intende valorizzare i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione, di consultazione e di partecipazione riconosciuti alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. A tal fine il sistema delle relazioni sindacali garantisce alle rappresentanze sindacali del personale un’adeguata presenza nei momenti più significativi della vita istituzionale degli Enti.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei modelli relazionali della:

a) contrattazione collettiva, che si svolge a livello nazionale ed a quello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 69 del presente contratto, secondo le disposizioni del D.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 75 In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti.

b) esame, che si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993 e dell'art. 66 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 73. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art. 66.

c) consultazione, che si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto prevedono che siano sentite le Organizzazioni Sindacali. In tali casi senza particolari formalità l'Ente, previa adeguata informazione, acquisisce il parere dei soggetti sindacali;

d) informazione, che, quando lo richieda la legge o il presente contratto, viene fornita dalle amministrazioni ai soggetti sindacali al fine di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su materie riservate ai sensi della Legge 241/90 e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;

e) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, che sono finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all' art. 75.