Art. 61 - Informazione preventiva
1. Ciascun Ente fornisce in via preventiva, per iscritto ed
in tempo utile, ai soggetti sindacali di cui all’art. 73, informazioni
compiute, in termini di criteri generali, sui seguenti argomenti:
- affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali ai dirigenti
amministrativi;
- sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti amministrativi;
- articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle
connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione per i
dirigenti amministrativi;
- programmi di formazione e di aggiornamento del personale;
- misure di pari opportunità del personale;
- implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità
del lavoro e sulla professionalità del personale;
- tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi
di lavoro;
- sistemi di verifica della regolarità dell’attività dei ricercatori e
tecnologi;
- verifica periodica della produttività delle strutture;
- programmazione delle assunzioni a tempo determinato;
- criteri generali di organizzazione degli uffici;
- criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro;
- bilancio preventivo e consuntivo;
- previsione di compartecipazione associative e/o consortili e affidamento
all’esterno dei servizi correlato all’introduzione di nuove tecnologie;
- andamento delle attività derivanti da contratti e convenzioni di cui all’art.
28, comma 4, del DPR 568/87, compresi gli eventuali proventi al personale
ivi direttamente impegnato;
- programmazione dei concorsi;
- definizione delle piante organiche;
- previsioni di istituzione o soppressione di strutture scientifiche o
tecnologiche.