Art. 62 - Esame a seguito di informazione preventiva
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 70, ricevuta l'informazione ai sensi dell'art. 61, comma 1, può chiedere, in forma scritta e con le modalità previste dall’art. 10 del D. Lgs. 29/93, nell’ambito dei contenuti dell’informazione stessa, un incontro per l’esame delle materie previste dall’art. 61, comma 1, lettere a), b), c), f), h) e i).
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie .
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli Enti non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.